Art. 147.

Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:

1° i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;

2° le variazioni per ministeri alle previsioni iniziali effettuate nel corso dell'esercizio, classificate in distinti suballegati, a seconda della natura dell'atto di autorizzazione del provvedimento relativo e cioè:

variazioni per capitoli apportate alle previsioni iniziali con leggi o decreti speciali;

prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine con l'indicazione dei capitoli ai quali furono aggiunte le somme prelevate;

prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese impreviste, con l'indicazione dei capitoli ai quali vennero aggiunte o inscritte le somme prelevate;

3° le variazioni per ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti, con leggi speciali;

4° il confronto fra gli accertamenti delle entrate e delle spese classificate tra le partite di giro.
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