Art. 149.

Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla corte dei conti in tre esemplari, e quello patrimoniale in un solo esemplare. La corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale, nonché sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.
Condividi questo contenuto: