Art. 146.

La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo, e della consistenza alla fine di esso distintamente:

per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;

per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;

per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili;

per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse.

Il conto del patrimonio è inoltre corredato:

1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio;

2° del conto generale delle rendite e delle spese, dal quale risultino le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio;

3° del conto delle attività e passività classificate secondo i varii ministeri che le amministrano.

Sono allegati al conto generale del patrimonio i conti speciali dimostrativi dei risultati di singole azioni od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato.
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