Art. 88

Il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

(per l'elenco tassativo dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato: art. 17, commi 26 e 27, legge n. 127 del 1997)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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