Art. 89

Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60, si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.
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