Art. 87

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68, i quali avranno applicazione a decorrere dal 1º luglio 1924.

Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.
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