Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 7-bis. - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. Il decreto previsto dai commi precedenti é comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Del decreto é altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio".

"Art. 7-ter. - La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, é punita con la reclusione da due a cinque anni; é consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
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