Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, é sostituito dai seguenti commi: "Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Il soggiorno obbligatorio é disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia".
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