Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. comma così modificato dalla Legge 180/2011 in vigore dal 15/11/11; modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

APPLICABILITÀ ART. 10-BIS L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – PREAVVISO DI RIGETTO DELL’ISTANZA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2017

L’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, non si applica, per sua espressa previsione, alle procedure concorsuali, come vengono solitamente ritenute quelle di gara di cui è questione (cfr., nella giurisprudenza di questo Tribunale, la sentenza della Sez. II, 7 febbraio 2006, n. 127; cfr. anche T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 21 gennaio 2013, n. 141)

PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DECORRENZA DEI TERMINI E MOTIVAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all’istante i motivi ostativi l’accoglimento della domanda. I soggetti interessati “entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti”. L’omissione di detta fase procedimentale - che valorizza il momento del contraddittorio fra privato e P.A. ed incide anche sul contenuto dell’atto finale indicando un contenuto necessario della motivazione - non può essere sanata in via postuma in sede processuale con integrazione negli atti difensivi della motivazione di rigetto della domanda di finanziamento.

RESPONSABILE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2007

L’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche ispirano la propria organizzazione al criterio dell’attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento, ha carattere chiaramente programmatico.

SOCIETA' CONSORTILE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

La lettera d’invito - che costituisce, come è noto, la lex specialis della gara in questione - prevedeva espressamente che nella busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa, avrebbe dovuto essere inserita la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, allegata alla lettera d’invito e relativa ai requisiti morali dei componenti della consorziata indicata per l’esecuzione, con la precisazione che, in caso di imprese consorziate, tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna di tali imprese. Tale dichiarazione - precisava ulteriormente la lettera d’invito - “costituisce elemento indispensabile per la validità dell’offerta”, con l’ulteriore chiarimento che “l’eventuale omissione o non corretta compilazione, comporterà l’esclusione dalla gara”.

Dalla lettura di tali disposizioni contenute nella lettera d’invito in esame si rileva, pertanto, per un verso che le imprese partecipanti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, la predetta dichiarazione sostitutiva, per altro verso che tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna delle imprese consorziate e per altro verso ancora che con tale atto avrebbe dovuto, tra l’altro, dichiararsi che nei confronti dei “componenti il consiglio di amministrazione” non era mai stata pronunciata sentenza passata in giudicato per alcuni specifici reati.