Art. 98.

Gli interessati riuniti in consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie, concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie ed i comuni dovranno concorrere in misura non inferiore a quanto è stabilito nell'art. 97, per la costruzione di nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle forze del consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.
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