Art. 99.

Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Allorquando però si dovessero a tale scopo costruire opere di una spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati di cui sopra, lo Stato potrà accordare un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, non mai però maggiore di un quinto della spesa, ed a condizione che la Provincia abbia già accordato un concorso non minore del sesto.
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