Art. 97.

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle provincie interessate, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del consorzio degli interessati.
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