Art. 96.

Gli interessati riuniti in consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purché sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate.
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