Art. 95.

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.
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