Art. 94.

Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio, lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1913, N. 959
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