Art. 6.

Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potrà essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.
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