Art. 7.

Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiaggie, e ferme inoltre, quanto alle spiaggie marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.
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