Art. 5.

Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può risguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.
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