Art. 4.

La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.
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