Art. 43.

Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 è promossa da quel comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.
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