Art. 42.

Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;

c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più.
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