Art. 44.

Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perché deliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.
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