Art. 41.

La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.
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