Art. 40.

Le spese incumbenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.
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