Art. 39.

Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.
Condividi questo contenuto: