Art. 38.

L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'Amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.
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