Art. 37.

La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.
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