Art. 36.

La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, come esecutorio il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono colle forme privilegiate dalle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto.
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