Art. 35.

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque.
Condividi questo contenuto: