Art. 369.

Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie, non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile.

Nello stesso decreto reale sarà pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.
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