Art. 368.

Le provincie che già non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.

Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sarà scelto fra gli uffiziali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilità.
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