Art. 370.

La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sarà determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che già sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per servizi affidati al Genio civile.
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