Art. 344

IL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.
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