Art. 343

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un appendice al contratto principale.
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