Art. 342

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.
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Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALLA LIQUIDABILITA DEGLI EXTRALAVORI NON AUTORIZZATI

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2020

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l'eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della (preventiva) specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.

VARIANTE IN SANATORIA - LIMITI

AVCP DELIBERAZIONE 2010

La perizia di variante, approvata con la deliberazione n. 271 del 13.10.2009, appare formulata nei limiti economici previsti dall’art. 25, co. 3, 2° e 3° periodo della L.109/94. Emerge, pero', dalla documentazione agli atti che alcune delle lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante siano state oggetto di esecuzione prima dell’approvazione della perizia di variante stessa (Verbale di sopralluogo del 8/5/2009). Cio' appare in contrasto, come gia' piu' volte indicato dal Consiglio dell’Autorita' (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), con l’art. 25 della L.109/94, il quale non prevede l’approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorche' nell’interesse della Amministrazione e da questa disposte. La giurisprudenza sull’argomento, pur confermando l’impossibilita' per l’appaltatore di apportare variazioni al progetto, appare orientata verso un accoglimento della possibilita' da parte dell’Amministrazione di disporre variazioni in corso d’opera in pendenza dell’approvazione della perizia di variante (Cassazione civile, Sez. I - 2 luglio 1998 n. 6470) in quanto, le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarita' derivante dalla mancanza dell'ordine scritto. Cio', quindi, non esclude, nell’esclusivo e superiore interesse della P.A., che ragioni di opportunita' e speditezza giustifichino l’approvazione di perizie in sanatoria. Tale possibilita', a parere di questo Ufficio, deve pero' rimanere circoscritta a casi che, sia per il rilievo economico delle variazioni apportate che per il rilievo tecnico – funzionale delle stesse non incidano pesantemente nel vincolo contrattuale con l’impresa. A sostegno di cio' appare evidente come i limiti posti dall’art.25 della legge 109/94, ora ripetuti nell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, possano costituire valido argine di salvaguardia di tale sinallagma contrattuale. Nel caso di specie la minimale variazione economica apportata dalla perizia di variante (+0,41%) nonche' le minimali variazioni eseguite in pendenza di approvazione della perizia stessa, quali esecuzione di massetti di sottofondo, forniture di lastre di travertino, di grès porcellanato, piastrelle di monocottura e lastre di controsoffitto appaiono confortare le decisioni della Stazione appaltante, in quanto rientranti, alcune di queste, forse anche tra quelle modificazioni di dettaglio poste nella disponibilita' del direttore dei lavori.

Oggetto: Lavori di costruzione di un edificio per uffici ed accoglienza nonche' dei servizi connessi e relativa galleria di collegamento