Art. 32.

Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'Amministrazione che fa eseguire i lavori è tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.
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