Art. 33.

I ponti ed edifizi in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro.

Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col Ministero della guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato.
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