Art. 31.

Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio nè alle località traversate, nè a chi transita sulla strada.

Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.
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