Art. 320

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.
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