Art. 319

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali. Pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.
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