Art. 321

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, è fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione.

Il Ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati.
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