Art. 286.

Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo, come anche per l'accertamento degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con garanzia di un minimo d'interesse sul capitale o di un minimo di prodotto, il concessionario dovrà sempre assoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verificazione delle spese e prodotti di ogni sorta, e dar comunicazione ai commissari di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e dei documenti giustificativi.
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