Art. 287.

Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi.

Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei commissari anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.

Conseguentemente i commissari tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero; nel qual caso l'amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionari medesimi, potrà farvi dar opera d'uffizio, ove il caso lo richieda.

Incumbenza dei commissari tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all'esercizio, è di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori, come anche del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.

I commissari amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimento delle convenzioni che si fossero stipulate dai concessionari col Governo o con altri concessionari sotto l'approvazione del Governo, e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d'ordine pubblico in vigore.

Le attribuzioni dei commissari del Governo ed i loro rapporti coi concessionari saranno determinati da uno speciale regolamento d'ordine pubblico.
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