Art. 285.

Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto di una ferrovia, ragguagliato sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il dieci per cento, se altro minor limite non sarà stabilito dall'atto di concessione, il Governo avrà diritto ad una partecipazione negli utili eguale alla metà del soprappiù.

Tale diritto potrà egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell'apertura della ferrovia al permanente esercizio sull'intiera sua linea, se nell'atto di concessione non sarà stata espressamente fissata epoca più lontana.

Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese d'esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni e i tributi pubblici, le spese di amministrazione, quelle di sorveglianza del Governo, ove ne sia il caso, il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Il Governo potrà rinunciare alla compartecipazione dei prodotti, cui avrebbe diritto, imponendo al concessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe.
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