Art. 284.

Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all'industria privata sarà stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto od a quell'altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate all'art. 249, di cui tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri.

La suddetta annualità potrà essere a scelta del concessionario convertita in un capitale corrispondente all'annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.
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