Art. 271.

Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai decreti reali che emaneranno in esecuzione della presente legge.

Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale sarà sempre rivocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovrà sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffizi della stazione.
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