Art. 270.

Resterà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'atto di concessione, di costrurre ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni.

L'uso che l'Amministrazione dello Stato facesse di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purché non gli cagioni danno alcuno od incaglio all'esercizio.

I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta Amministrazione, o nuovi concessionari, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo.

In caso di divergenza la decisione verrà rimessa a giudizio di arbitri.
Condividi questo contenuto: