Art. 272.

In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere linee concesse, sia su tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite negli atti di concessione.

L'applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale in esecuzione della presente legge.

I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casi contemplati all'art. 276, hanno facoltà di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma è loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l'autorizzazione del Governo.
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