Art. 267.

Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle loro ferrovie sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione dè suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.
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