Art. 266.

Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza del servizio e regolarità e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito. Gli sviatoi, le piatteforme e gli altri meccanismi fissi o servienti a far passare i veicoli e le macchine dall'uno all'altro binario saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel numero e nella posizione convenienti all'ufficio cui debbono compiere.

A seconda della natura e della quantità dei servizi che avranno a farvisi, le stazioni dovranno essere provviste di stadere fisse e mobili, di macchine fisse e mobili, per elevare e trasportar pesi, di pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi o mobili pei segnali indicativi della libertà dell'ingresso nelle stazioni medesime.

L'ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo sarà conveniente alle classi cui vengono destinate.

Non dovranno mancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunamente collocate.

Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla superiore Amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesse ravvisare necessarie nell'interesse pubblico.
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